Il rapporto aeroilluminante
rappresenta una correlazione tra le superfici che permettono il
passaggio della luce naturale, ma anche del ricambio d'aria, e la
superficie calpestabile; il valore che ne deriva è relativo alla
destinazione d'uso del locale.
Il numero che si ottiene dal rapporto
aeroilluminante con luce naturale può essere nullo ma la domanda
di agibilità può essere accettata comunque, nel caso in cui non
sono previste finestre è obbligatorio sostituire l'illuminazione
naturale con quella artificiale.
Il caso in questione è relativo ad
ambienti di lavoro dove non è presente una sufficiente illuminazione
naturale e non è possibile ottenerla con ristrutturazioni, la luce
naturale viene sostituita con luce artificiale per salvaguardare la
salute ed il benessere del lavoratore ed il progettista dovrà
redigere il documento considerando la suddetta illuminazione.
I requisiti minimi di illuminazione
per luoghi di lavoro che sfruttano la luce artificiale (come i
capannoni industriali ad esempio) possono ottenersi facendo
riferimento alle norme UNI 10380 (illuminazione di interni con
luce artificiale) e UNI 10530 (sistemi di illuminazione e
lavoro).
In qualsiasi caso il rapporto
aeroilluminante deve avere un valore minimo affinché si
possa richiedere l'agibilità dell'immobile. Per conoscere i
valori minimi del rapporto aeroilluminante sarà doveroso
riferirsi ai regolamenti edilizi e comunali d'igiene, ogni
comune avrà valori propri di riferimento.
Come citato precedentemente, il
rapporto aeroilluminante ha un valore minimo che è 1/8. Le
mansarde possono averlo di 1/10, ma per questi ambienti le
regioni possono prevedere leggi diverse. In Emilia Romagna ad esempio
il valore del rapporto aeroilluminante per le mansarde è 1/16.
Il valore di 1/10 del rapporto
aeroilluminante delle mansarde può scendere al di sotto di
questo limite considerando che per superficie calpestabile si
possa intendere quella al di sopra dell'altezza minima.
Alcune regioni come la Calabria, la
Lombardia, la Sardegna e la Sicilia hanno un valore di altezza minima
consentita di 1.5 m, mentre in altre regioni il valore è di 1.8m,
mentre alcune deroghe sono previste per immobili storici o
zone montane.
Alcune situazioni possono comportare
rapporti aeroilluminanti svantaggiati, basti pensare all'ingresso
che si apre su un salone, in questo caso non occorre scoraggiarsi.
Alcuni casi possono prevedere una certa flessibilità da parte
dell'amministrazione ed il progettista può confidare in concessioni,
considerando come appendice separabile un corridoio o un
ingresso.
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