mercoledì 20 aprile 2016

Rapporto aeroilluminante: valori minimi per avere l'agibilità dell'immobile



Il rapporto aeroilluminante rappresenta una correlazione tra le superfici che permettono il passaggio della luce naturale, ma anche del ricambio d'aria, e la superficie calpestabile; il valore che ne deriva è relativo alla destinazione d'uso del locale.

Il numero che si ottiene dal rapporto aeroilluminante con luce naturale può essere nullo ma la domanda di agibilità può essere accettata comunque, nel caso in cui non sono previste finestre è obbligatorio sostituire l'illuminazione naturale con quella artificiale.


Il caso in questione è relativo ad ambienti di lavoro dove non è presente una sufficiente illuminazione naturale e non è possibile ottenerla con ristrutturazioni, la luce naturale viene sostituita con luce artificiale per salvaguardare la salute ed il benessere del lavoratore ed il progettista dovrà redigere il documento considerando la suddetta illuminazione.

I requisiti minimi di illuminazione per luoghi di lavoro che sfruttano la luce artificiale (come i capannoni industriali ad esempio) possono ottenersi facendo riferimento alle norme UNI 10380 (illuminazione di interni con luce artificiale) e UNI 10530 (sistemi di illuminazione e lavoro).

In qualsiasi caso il rapporto aeroilluminante deve avere un valore minimo affinché si possa richiedere l'agibilità dell'immobile. Per conoscere i valori minimi del rapporto aeroilluminante sarà doveroso riferirsi ai regolamenti edilizi e comunali d'igiene, ogni comune avrà valori propri di riferimento.

Come citato precedentemente, il rapporto aeroilluminante ha un valore minimo che è 1/8. Le mansarde possono averlo di 1/10, ma per questi ambienti le regioni possono prevedere leggi diverse. In Emilia Romagna ad esempio il valore del rapporto aeroilluminante per le mansarde è 1/16.

Il valore di 1/10 del rapporto aeroilluminante delle mansarde può scendere al di sotto di questo limite considerando che per superficie calpestabile si possa intendere quella al di sopra dell'altezza minima.

Alcune regioni come la Calabria, la Lombardia, la Sardegna e la Sicilia hanno un valore di altezza minima consentita di 1.5 m, mentre in altre regioni il valore è di 1.8m, mentre alcune deroghe sono previste per immobili storici o zone montane.

Alcune situazioni possono comportare rapporti aeroilluminanti svantaggiati, basti pensare all'ingresso che si apre su un salone, in questo caso non occorre scoraggiarsi. Alcuni casi possono prevedere una certa flessibilità da parte dell'amministrazione ed il progettista può confidare in concessioni, considerando come appendice separabile un corridoio o un ingresso.

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